Art. 78 del Codice della Strada. "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione."
Tralasciando i commi 1 e 2…
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Di quanto previsto dal suddetto articolo, a tutela dell’operatore, chiunque esso sia (professionista e non), che interviene sulla ECU (nel nostro caso), è buona norma compilare un atto privato (scrittura privata) di liberatoria ai fini di tutela legale, con il quale il richiedente libera da ogni responsabilità l’operatore stesso. E questo non vale solo per quanto concerne le responsabilità riguardanti l’art.78 C.d.S., ma per evitare eventuali querele per danni o responsabilità attribuibili in qualche modo al lavoro eseguito. Il mappatore quindi opera in piena legalità e non rischia nulla considerando il fatto che è il richiedente poi, nel caso, a “circolare” (“Chiunque circola…omissis…”) con un mezzo “modificato”!
No chiacchiere ma Carta Canta! E questa è la legge!